Art. 3.
(Ispezioni).

      1. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile alla salute e al benessere degli animali domestici di allevamento deve essere ispezionato da personale specializzato, almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere tempestivamente rimossi. In caso di guasti di difficile riparazione, il responsabile della struttura danneggiata comunica immediatamente l'entità del guasto al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente che, dopo aver ispezionato l'impianto, può concedere al gestore un adeguato termine per la riparazione.
      2. Ogni impianto indispensabile al governo degli animali deve garantire, in caso di guasto, una soluzione gestionale alternativa.
      3. I proprietari e i conduttori sono responsabili della salute e del benessere degli animali. Qualora vi siano animali ammalati o sofferenti, essi devono richiedere l'immediato intervento specialistico del medico veterinario. Gli animali malati o feriti devono essere ricoverati in un apposito locale.
      4. Gli animali aggressivi o pericolosi per i loro simili devono essere isolati in un locale idoneo.
      5. I locali adibiti al ricovero devono essere provvisti di lettiera costituita da materiali non di sintesi e di un facile accesso alle strutture destinate all'alimentazione e all'abbeveraggio.
      6. Gli animali devono disporre di almeno otto ore al giorno di luce naturale. L'illuminazione artificiale deve essere di intensità adeguata e sufficiente per controllare gli animali in qualsiasi momento.

 

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